I requisiti acustici passivi: verifica strumentale dell’isolamento acustico delle abitazioni

Verifica dei requisiti acustici passivi: come e quando effettuarla!

Cosa è?

Quando effettuare la verifica dei requisiti acustici passivi?

Su nuove costruzioni

Per legge non esiste l’obbligo di eseguire le prove di collaudo in opera, ma a lavori ultimati la direzione dei lavori deve dichiarare che la costruzione è stata effettuata ai sensi di tutti gli obblighi di legge (…compresi quindi anche i requisiti acustici passivi) e che le strutture ne rispondono, per poter ottenere il certificato di agibilità rilasciato dal comune.

In caso di ristrutturazione

Per verificare, in caso di interventi che possano modificare i requisiti acustici passivi, che questi non abbiano compromesso le caratteristiche acustiche dell’unità immobiliare.

In caso di percezione di disturbo da parte degli occupanti

In caso siano percepibili rumori provenienti dall’esterno (rumori di facciata), rumori provenienti da altre unità immobiliari limitrofe (rumori per via aeree), rumori dovuti al calpestio, dagli impianti continui (riscaldamento, aerazione, condizionamento) e discontinui (ascensori, scarichi idraulici) che si possa ritenere che generino una sensazione di disturbo nelle persone che occupano un edificio.

Perché è importante la verifica dei requisiti acustici passivi?

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Cosa serve per effettuare la verifica dei requisiti acustici passivi?

Gli strumenti necessari sono sicuramente il fonometro con analizzatore di spettro in ottave o terzi di ottave in classe 1 e con taratura certificata da meno di 2 anni da centro specializzato, il dodecaedro (che funge da sorgente omnidirezionale) e la cassa acustica a 45° che devono emettere particolari tipi di rumore (Pink Noise e White Noise) ed infine la tapping machine (utilizzata per generare il rumore da calpestio).

Chi effettua le verifiche?

Pur non essendo necessario nessun titolo per eseguire effettivamente le verifiche, affinché si possano ritenere affidabili e valide ai fini legali, è bene tenere conto che la figura di riferimento è il tecnico compente in acustica, che conosce la normativa in vigore e ha esperienza al riguardo.

Quali sono le norme inerenti le modalità di misura e di valutazione dei requisisti acustici passivi?

Per la valutazione e verifica, sostanzialmente,  si seguono le modalità indicate nella norma UNI 11367:2023 “Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera”, facendo riferimento anche ai processi descritti in maniera specifica nelle serie di norme:

  • UNI EN ISO 16283 – 1Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Isolamento acustico per via aerea” 
  • UNI EN ISO 16283 – 2Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Isolamento dal rumore da calpestio”
  • UNI EN ISO 16283 – 3Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Isolamento acustico di facciata”
  • UNI EN ISO 16032 – “Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici – Metodo tecnico progettuale

Utilizzando i dati raccolti, si effettuano le valutazioni descritte nelle norme:

  • UNI EN ISO 717 – 1Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Isolamento acustico per via aerea
  • UNI EN ISO 717 – 2Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Isolamento dal rumore di calpestio

Come si esegue la verifica dei requisiti acustici passivi?

In base al tipo di verifica che si deve effettuare, la norma specifica come in una linea guida come identificare il caso specifico e le modalità di rilievo.

  • Per il potere fonoisolante dei muri perimetrali interni e delle solette occorre utilizzare come sorgente sonora il dodecaedro. In ciascuno dei due locali (emittente e ricevente) si posiziona un microfono, in successione, nelle 5 postazioni di misura. La misurazione è ripetuta per ciascuna delle 5 coppie di postazioni. Se gli ambienti sono di volume differente, si dovrà scegliere come locale emittente il più grande.
  • Per l’isolamento acustico delle facciate si utilizza come sorgente sonora una cassa acustica a 45° posta all’esterno. Bisogna effettuare le misurazioni con un microfono posto a 2 m all’esterno della facciata e a quota 1,5 m dal piano del locale ricevente. All’interno del locale, bisogna effettuare le misurazioni su 5 punti.
  • Per il rumore di calpestìo bisogna utilizzare la tapping machine.
    Bisogna posizionarla su 4 postazioni e il microfono nel locale sottostante in 4 postazioni, per le complessive 16 misurazioni.
  • Per il tempo di riverbero utilizzando la sorgente dodecaedrica in 2 posizioni, con tre postazioni di rilievo per ogni posizione della sorgente.
  • Per il rumore di impianti “continui” occorre effettuare la misurazione di LAeq, cioè del livello equivalente.
  • Per il rumore di impianti “discontinui” LASmax, con costante di tempo lenta (Slow), come valore massimo.

Considerazioni

Abbiamo quindi sottolineato che ai sensi del decreto del 05/12/97, non è obbligatoria una verifica finale anche se impone dei valori che a fine lavori devono considerarsi da rispettare in opera. Il decreto rappresenta il riferimento nazionale per i requisiti acustici passivi, anche se è possibile per i comuni, le Province e le Regioni emanare provvedimenti più restrittivi, ad esempio aumentare il livello prestazionale delle strutture oppure rendere obbligatorio, al fine del rilascio del certificato di agibilità, il collaudo dei requisiti acustici.

Il Regolamento Edilizio del comune può fissare limiti diversi da quelli del DPCM, ma hanno la facoltà di modificare i limiti solo in maniera da renderli più restrittivi, mai più permissivi.

E’ fondamentale ricordare che le verifiche eseguite sui locali di un’unità abitativa, per quanto possano fornire informazioni utili rispetto alle strutture messe in opera nel complesso, non sono valide per le altre unità abitative. Vale a dire che il buon risultato ottenuto in una partizione, facciata, solaio o impianto non implica che tutte le altre verifiche inerenti agli stessi elementi siano da ritenersi buone a prescindere perché, per quanto possano essere visivamente e geometricamente simili, potrebbero essere avvenuti in fase di costruzione errori di posa o modifiche non contemplate in fase di progetto che potrebbero portare a scostamenti anche importanti dai valori di progetto.

È quindi buona norma eseguire il numero adeguato di verifiche. Va da sé, per quanto appena detto, che le verifiche effettuate in un’unità abitativa e i relativi rapporti di prova, non hanno validità legale sugli elementi di altre unità immobiliari.

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